Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30725 del 6 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esistenza e persistenza del rapporto sociale rappresenta il presupposto principale per l'insorgenza del credito da finanziamento, ai sensi dell'art. 2467, mentre, al contrario, il diverso credito da liquidazione della quota, nascente dal recesso del socio dal contratto sociale, poggia sul fatto diverso (ed opposto) dello scioglimento del vincolo sociale, non potendosi applicare al secondo il disposto normativo di cui all'art. 2467 cod. civ. in termini analogici.

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