(massima n. 1)
Nelle procedure fallimentari, i crediti derivanti dai finanziamenti infragruppo sono soggetti a postergazione ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Tuttavia, durante il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 23/2020, i finanziamenti effettuati tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 sono esenti da tale postergazione.