Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 583 del 10 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle procedure fallimentari, i crediti derivanti dai finanziamenti infragruppo sono soggetti a postergazione ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Tuttavia, durante il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 23/2020, i finanziamenti effettuati tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 sono esenti da tale postergazione.

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