Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 17508 del 29 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione controllata, la postergazione del credito del socio ex art. 2467 c.c., configurandosi quale condizione d'inesigibilitā legale e temporanea del diritto alla restituzione del "finanziamento", non esclude il debito della societā che, quando non viene soddisfatto entro il termine previsto, č, a tutti gli effetti giuridici, un debito "scaduto", seppure ancora inesigibile fino alla permanenza dell'impedimento previsto da detto articolo; ne consegue di esso deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati indicato dall'art. 268, comma 2, c.c.i.i. per l'assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione controllata.

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