Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18591 del 8 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Le somme anticipate a un'impresa in crisi, indipendentemente dalla loro qualifica formale, sono da considerarsi finanziamenti ai fini dell'operativitą dell'art. 2467 c.c., se servono a fornire risorse economiche funzionali alla continuazione dell'impresa.

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