Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22410 del 4 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La fornitura di beni da parte di una società controllante a favore di una società controllata in stato di crisi, soprattutto se effettuata in maniera reiterata e senza recupero dei crediti pregressi, può essere qualificata come finanziamento ai sensi dell'art. 2467 c.c. e, quindi, soggetta alla regola della postergazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.