(massima n. 1)
La fornitura di beni da parte di una società controllante a favore di una società controllata in stato di crisi, soprattutto se effettuata in maniera reiterata e senza recupero dei crediti pregressi, può essere qualificata come finanziamento ai sensi dell'art. 2467 c.c. e, quindi, soggetta alla regola della postergazione.