Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6 del 1 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2426, comma 1, c.c., pur contemplando la discrezionalità della scelta di iscrivere in bilancio le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate secondo il criterio del costo di acquisto (n. 1) ovvero per l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime (n. 4), prevede, in funzione del principio di veridicità del bilancio di società e dei precetti di chiarezza, correttezza e precisione che devono governarne la redazione, ai sensi dell'art. 2423, comma 2, c.c., che, qualora dette immobilizzazioni risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio del cd. patrimonio netto (in assenza di obbligo di redazione del bilancio consolidato), la differenza deve essere motivata nella nota integrativa (n. 3, terzo periodo); per le stesse ragioni, qualora la partecipazione sia iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto che sia superiore al valore corrispondente (riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata) può essere iscritto nell'attivo solo a condizione che ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa (n. 4, secondo periodo).

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