(massima n. 1)
In tema di giustizia riparativa, la possibilità, per il giudice, di disporre "ex officio" l'invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicchè, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità. (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Trento, 12/01/2023)