(massima n. 1)
La Corte di cassazione deve disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nel caso in cui il giudice di appello, dopo aver pronunciato tale decisione, abbia accolto la richiesta dell'imputato di avvio di un programma di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen. e, nelle more del giudizio di legittimitą, sia pervenuta la relazione conclusiva circa l'esito riparativo raggiunto, dovendo essere verificata dal giudice di merito la sussistenza dei presupposti per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e degli altri benefici tempestivamente richiesti dalla difesa con la proposizione del gravame. (Annulla con rinvio, Corte Appello Bari, 11/05/2023)