(massima n. 1)
L'azione di responsabilitā dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di societā ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 L. Fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) č soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilitā, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 L. Fall., derivante, "in primis", dall'impossibilitā di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerositā della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.