(massima n. 1)
In tema di responsabilitā degli amministratori della societā incorporante per le infrazioni fiscali commesse dalla societā incorporata, da cui sia derivato un danno rappresentato dalle sanzioni e dagli interessi applicati per l'utilizzo del credito Iva dell'incorporata, in mancanza di dichiarazione, č configurabile il concorso di colpa della stessa societā danneggiata ex art. 1227 c.c., ove abbia la certezza dell'effettiva sussistenza del credito utilizzato e, nondimeno, non abbia giudizialmente contestato l'avviso ricevuto dall'amministrazione finanziaria, in quanto detto credito fiscale sorge con il compimento delle operazioni imponibili, qualora le poste a credito sopravanzino quelle a debito, a prescindere dalla dichiarazione, che č mero requisito formale inidoneo ai fini dell'insorgenza del credito IVA.