Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5461 del 22 febbraio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā degli amministratori della societā incorporante per le infrazioni fiscali commesse dalla societā incorporata, da cui sia derivato un danno rappresentato dalle sanzioni e dagli interessi applicati per l'utilizzo del credito Iva dell'incorporata, in mancanza di dichiarazione, č configurabile il concorso di colpa della stessa societā danneggiata ex art. 1227 c.c., ove abbia la certezza dell'effettiva sussistenza del credito utilizzato e, nondimeno, non abbia giudizialmente contestato l'avviso ricevuto dall'amministrazione finanziaria, in quanto detto credito fiscale sorge con il compimento delle operazioni imponibili, qualora le poste a credito sopravanzino quelle a debito, a prescindere dalla dichiarazione, che č mero requisito formale inidoneo ai fini dell'insorgenza del credito IVA.

(massima n. 2)

In tema di fusione per incorporazione, gli amministratori della societā incorporante sono responsabili per non aver eliminato o attenuato le conseguenze dannose delle infrazioni fiscali commesse dalla societā incorporata prima della fusione, in quanto quest'ultima vicenda modificativa dell'atto costitutivo, relativo a tutte le societā partecipanti, determina l'imputazione alla societā incorporante di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la societā incorporata o fusa.

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