(massima n. 1)
Per incorrere in violazione del divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 2390 c.c., l'amministratore deve esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attivitą concorrenziale che consti di un complesso di atti coordinati ed unificati sul piano funzionale, non essendo sufficiente ad integrare tale fattispecie il compimento di un solo atto di concorrenza.