Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 14226 del 23 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Per incorrere in violazione del divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 2390 c.c., l'amministratore deve esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attivitą concorrenziale che consti di un complesso di atti coordinati ed unificati sul piano funzionale, non essendo sufficiente ad integrare tale fattispecie il compimento di un solo atto di concorrenza.

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