(massima n. 1)
L'accertamento del ruolo di amministratore di fatto e la conseguente applicazione della disciplina sul divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c. costituisce una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimitą, a condizione che sia sostenuta da una congrua e logica motivazione. La carente motivazione sul ruolo svolto dall'asserito amministratore di fatto non legittima la censura di violazione di norme di diritto.