(massima n. 1)
La prosecuzione dell'attivitą sociale dopo la perdita del capitale sociale e la percezione di compensi non deliberati dall'assemblea integrano violazioni di specifiche norme di legge (artt. 2482-ter, 2486 e 2389, comma 1, cod. civ.) e non costituiscono scelte gestionali non sindacabili. Tuttavia, la responsabilitą degli amministratori per tali violazioni richiede la dimostrazione del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale e del nesso causale fra la condotta tenuta e il danno lamentato.