(massima n. 1)
Il presidente del consiglio di amministrazione di una societą di capitali risponde, anche in caso di mera ripartizione interna dei compiti, delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme tributarie, ove manchi da parte sua la prova dell'assenza di colpa. Tale principio include la colpevolezza a titolo di 'culpa in eligendo' e 'culpa in vigilando.