(massima n. 1)
In tema di revoca dei finanziamenti pubblici, in ossequio a una interpretazione non formalistica delle regole intese a evitare comportamenti dolosi e fraudolenti, anche nelle ipotesi in cui i beni finanziati siano stati scelti e ordinati presso una societą collegata, deve ritenersi comunque applicabile la disposizione che esclude dal finanziamento le spese fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa, da societą con rapporti di controllo o collegamento cosģ come definito dall'art. 2359 c.c.