(massima n. 1)
L'abuso della societą da parte di una o pił persone, fisiche o giuridiche, che avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza della c.d. supersocietą di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto, non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la societą abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi, l'esercizio di un abuso sulla societą medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la societą abusata, era in condizione di farlo.