(massima n. 1)
In tema di votazione nel concordato preventivo, l'esclusione dal voto della societā controllante prevista dall'art. 177, comma 4, l.fall. non si applica al caso in cui la societā controllante, al momento in cui eserciti il diritto di voto, sia stata assoggettata a procedura concorsuale, posto che il conflitto di interessi che caratterizza tale disposizione opera nell'ipotesi in cui l'interesse del votante - proprio del socio - sia funzionale a contrastare l'interesse comune dei creditori alla massimizzazione del sacrificio patrimoniale del debitore che, al contrario, non sussiste in caso di procedura concorsuale, il cui fine č quello del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, come tale concorrente con quello degli altri creditori ammessi al voto.