(massima n. 1)
Ai fini della procedura di riallocazione del personale in eccedenza di societą controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, commi 563 - 568, della l. n. 147 del 2013 - prodromica e strettamente collegata a quella di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della l. n. 223 del 1991 -, la nozione di ente controllante, tenuto ad espletarla, va desunta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 (ratione temporis applicabile), dalla disciplina dell'art. 2359 c.c., che impone di apprezzare non soltanto la percentuale numerica della partecipazione azionaria in capo all'ente pubblico ma anche l'esercizio di poteri di ingerenza e condizionamento, sia tramite i voti esercitati sia in virtł di particolari vincoli contrattuali, potendo la situazione di controllo atteggiarsi anche in termini di controllo congiunto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che Regione Lazio e Roma Capitale non fossero tenuti alla riallocazione di un dipendente di Fiera di Roma s.r.l. per il sol fatto che nella stessa detenevano partecipazioni di minoranza, senza valutare se fosse previsto un potere di nomina dei vertici aziendali o dei componenti degli organi sociali).