(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito d'impresa, il controllo di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, alla luce delle specifiche finalitā antielusive della disciplina fiscale del "transfer pricing", non coincide con quello di cui all'art. 2359 c.c., che, difatti, non č espressamente richiamato, ma si estende ad ogni ipotesi d'influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze (tra cui, ad esempio, la vendita esclusiva, da parte di un'impresa, dei prodotti dell'altra o l'impossibilitā di funzionamento di un'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra).