(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di estensione dell'amministrazione straordinaria di cui agli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 270 del 1999, se la quota di partecipazione è tale da configurare un rapporto di "controllo" ai sensi dell'art. 2359 c.c., le imprese considerate sono, per ciò solo, "imprese del gruppo" e ciò benché, in ambito consortile, la capogruppo possa rappresentare uno strumento di servizio alle imprese partecipanti.