(massima n. 1)
La Corte precisa che, per configurare un collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 c.c., è insufficiente la sola esistenza di un legame familiare tra i soci di diverse società. È necessaria la dimostrazione di ulteriori elementi, quali il controllo o l'influenza gestionale tra le società, indicativi di un collegamento effettivo e non meramente parentale.