(massima n. 1)
L'art. 2362 c.c., nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2003, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, laddove prevedeva che, "in caso di insolvenza della societā, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente", č una norma eccezionale, che deroga al principio della responsabilitā esclusiva dell'ente, e come tale non č suscettibile di applicazione analogica, dovendo pertanto escludersi che essa sia applicabile alle fondazioni per le quali non vi č un vincolo di plurisoggettivitā dei fondatori, potendo essere costituite anche da un solo fondatore, a differenza che per le societā, per le quali, nella disciplina "ratione temporis" vigente, non vi era la possibilitā di costituzione per atto unilaterale, essendo nulla la societā costituita in mancanza originaria della pluralitā dei soci.