(massima n. 1)
Le prestazioni accessorie rese dalla societā datrice di lavoro, ex art. 2345 c.c., a favore di altra societā, in quanto socia della stessa, ed aventi contenuto omogeneo a quello delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti a favore della prima, non hanno rilevanza nei confronti dei lavoratori, in quanto essi sono terzi rispetto al rapporto societario, sicché tra la societā datrice di lavoro e la s.p.a. č configurabile, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto di servizi; ne consegue che il committente č obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della societā committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della societā appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilitā tra le azioni esperibili nei confronti delle due societā. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, pur avendo qualificato il rapporto tra le due societā alla stregua di un appalto di servizi, aveva dichiarato improcedibile l'azione diretta intentata nei confronti della committente dai dipendenti della societā posta in liquidazione coatta amministrativa).