Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11342 del 29 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle societą di persone, l'assoggettabilitą al fallimento del socio apparente in conseguenza del fallimento della societą non richiede la dimostrazione della stipulazione e dell'operativitą di un patto sociale, essendo a tal fine sufficiente la prova di un comportamento tale da integrare l'esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento, come nel caso in cui il terzo, pur non essendo pił socio, abbia nondimeno acconsentito il mantenimento del proprio nome nella ragione sociale.

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