(massima n. 1)
Il socio accomandante, per il disposto di cui all'art. 2313 c.c., č privo di legittimazione attiva e passiva, per l'Iva, imposta per la quale, a differenza di quanto accade per le imposte dirette, non trova applicazione l'art. 5 del T.U.I.R. che prevede l'imputazione per trasparenza del reddito della societā a ciascun socio anche per le societā in accomandita e anche al socio accomandante , a prescindere dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.