Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21840 del 29 luglio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Un titolo esecutivo giudiziale pronunciato nei confronti di una societā č sufficientemente valido per l'avvio dell'esecuzione contro i soci accomandatari, senza che si possa invocare il beneficio d'escussione ex art. 2304 c.c. in sede di opposizione all'esecuzione.

(massima n. 2)

In tema di esecuzione forzata, l'erronea pronuncia di condanna resa nei confronti di una societā estinta integra un vizio deducibile con l'impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 324 e 337 c.p.c., e non con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.

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