(massima n. 1)
Il recesso del socio da una societą di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralitą della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della societą, ex art. 2272, n. 4, c.c., non gią la sua estinzione, con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nella situazione soggettiva della societą, non trattandosi di una ipotesi di trasformazione né di successione tra enti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la socia di una societą in nome collettivo fosse subentrata, in conseguenza del recesso dell'unico altro socio, nel diritto all'indennizzo assicurativo per danni da incendio, spettante alla societą).