Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9562 del 11 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di estinzione di una societą, si verifica un fenomeno successorio per cui i debiti sociali sono trasferiti ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda della responsabilitą che avevano prima dell'estinzione. I crediti e i beni non inclusi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in contitolaritą o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi.

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