(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2261 del codice civile, ogni socio ha il diritto di consultare la documentazione relativa alla societą. Pertanto, in una societą a ristretta base sociale, gli avvisi di accertamento possono rinviare agli accertamenti societari senza dover essere necessariamente allegati agli atti impositivi individuali, fermo restando che i soci sono legittimati a prendere visione della documentazione fiscale della societą.