Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 28660 del 7 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2261 del codice civile, ogni socio ha il diritto di consultare la documentazione relativa alla societą. Pertanto, in una societą a ristretta base sociale, gli avvisi di accertamento possono rinviare agli accertamenti societari senza dover essere necessariamente allegati agli atti impositivi individuali, fermo restando che i soci sono legittimati a prendere visione della documentazione fiscale della societą.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.