Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 16504 del 13 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La qualità di socio e di amministratore può essere caratterizzata da elementi di distinzione che rendono ben individuabili i diversi diritti e doveri spettanti all'uno e all'altro organo societario. Anche quando le due figure coincidano (ovvero il tipo societario prescelto consenta il cumulo delle funzioni di socio e amministratore in capo a un unico soggetto), è possibile identificare i confini delle rispettive funzioni.

(massima n. 2)

In generale, il socio di una società che non sia anche amministratore non è legittimato a impugnare la validità dei contratti che l'organo gestorio abbia stipulato con i terzi in nome e per conto della società. Tuttavia, tale principio postula che l'atto di gestione sia compiuto dall'amministratore nell'ambito dei poteri che la legge e lo statuto gli riconoscono quale "decisore" di ogni aspetto connesso all'operatività della società medesima.

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