(massima n. 2)
In generale, il socio di una società che non sia anche amministratore non è legittimato a impugnare la validità dei contratti che l'organo gestorio abbia stipulato con i terzi in nome e per conto della società. Tuttavia, tale principio postula che l'atto di gestione sia compiuto dall'amministratore nell'ambito dei poteri che la legge e lo statuto gli riconoscono quale "decisore" di ogni aspetto connesso all'operatività della società medesima.