Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5458 del 22 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esistenza di una società di fatto, se non richiede, semplicemente, che le società di capitali che ne fanno parte abbiano gli stessi soci e gli stessi amministratori (trattandosi di fatti compatibili anche con il mero esercizio di un'attività di direzione e coordinamento sulle stesse da parte di questi ultimi), può ben essere affermata se le stesse società, al pari dei relativi soci o amministratori, abbiano conferito in un fondo comune, in termini di attribuzione del godimento di determinati beni (artt. 2254, comma 2, e 2281 c.c.) o di esecuzione della propria opera (art. 2263, comma 2, c.c.), tutto "quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale" (art. 2254, comma 1, c.c.), vale a dire l'esercizio in comune dell'impresa, in modo da poter presumere (in difetto di emergenze che possano deporre in senso contrario, come la ricezione di un compenso per gli apporti patrimoniali o i servizi resi agli altri) che i risultati (positivi e negativi) di ciascun atto sociale ricadono, secondo le regole dagli stessi fissate, su tutti i soci e che, in definitiva, l'attività così svolta sia, dunque, conforme (e, comunque, non contraria) all'interesse delle stesse.

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