(massima n. 1)
L'esistenza di una società di fatto, se non richiede, semplicemente, che le società di capitali che ne fanno parte abbiano gli stessi soci e gli stessi amministratori (trattandosi di fatti compatibili anche con il mero esercizio di un'attività di direzione e coordinamento sulle stesse da parte di questi ultimi), può ben essere affermata se le stesse società, al pari dei relativi soci o amministratori, abbiano conferito in un fondo comune, in termini di attribuzione del godimento di determinati beni (artt. 2254, comma 2, e 2281 c.c.) o di esecuzione della propria opera (art. 2263, comma 2, c.c.), tutto "quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale" (art. 2254, comma 1, c.c.), vale a dire l'esercizio in comune dell'impresa, in modo da poter presumere (in difetto di emergenze che possano deporre in senso contrario, come la ricezione di un compenso per gli apporti patrimoniali o i servizi resi agli altri) che i risultati (positivi e negativi) di ciascun atto sociale ricadono, secondo le regole dagli stessi fissate, su tutti i soci e che, in definitiva, l'attività così svolta sia, dunque, conforme (e, comunque, non contraria) all'interesse delle stesse.