(massima n. 1)
Nella societą in accomandita semplice, la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell'unico socio accomandatario determina una modifica dell'atto costitutivo e la relativa deliberazione deve essere assunta, a pena di nullitą, nel rispetto dell'art. 2252 c.c., e cioč - in mancanza di una diversa previsione statutaria - con il consenso di tutti i soci.