(massima n. 1)
L'abuso della societą da parte di una o pił persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude in concreto la sussistenza di un supersocietą di fatto tra tali soggetti e la societą abusata, poiché anche un assetto distributivo non egualitario o una ripartizione non paritaria di benefici e utili, non sono elementi incompatibili con la fattispecie di cui all'art. 2247 c.c. e con la conseguente sussunzione di essa nel paradigma dell'art. 147, comma 5, l.fall.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l'esistenza di una supersocietą di fatto in ragione di elementi che avevano indotto i giudici di merito a ritenere che la prima societą dichiarata fallita fosse stata dolosamente svuotata in pregiudizio dei creditori, per favorire gli interessi del soggetto che la controllava).