(massima n. 1)
n un contratto d'opera intellettuale, la previsione di un termine non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum prevista dall'art. 2237 c.c. È necessario accertare, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita. La determinazione di un compenso forfetario per l'intera durata del rapporto non costituisce di per sé un indice univoco della volontà delle parti di derogare alla facoltà di recesso ad nutum.