Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 15026 del 4 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IVA, la fusione per incorporazione di una societā non residente nel territorio dello Stato non č causa di estinzione del mandato di rappresentanza fiscale della societā incorporata, in quanto, ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c., il mandato, che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, non si estingue per estinzione del mandante, se l'esercizio dell'impresa č continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. (In una controversia nella quale la ricorrente, in veste di rappresentante fiscale, aveva avanzato, in nome e per conto della incorporata, istanza di rimborso dell'eccedenza IVA, la S.C. ha affermato che la circostanza che l'istanza di rimborso non fosse stata formulata in nome e per conto della incorporante non era idonea ad inficiare il diritto al rimborso del credito IVA, atteso che, da un lato, la societā incorporante subentra in tutti i diritti e gli obblighi della societā incorporata e, dall'altro, una tale irregolaritā non č, comunque, tale da privare il soggetto passivo del diritto di ottenere il rimborso).

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