(massima n. 1)
La morte dell'assistito intervenuta prima dell'introduzione del giudizio comporta l'estinzione del mandato difensivo ex art. 1722, n. 4, c.c. L'azione avviata dal difensore senza effettivo conferimento della procura č nulla e non produce effetti per la parte, lasciando il difensore integralmente responsabile, anche in relazione alle spese di lite.