(massima n. 1)
L'accertamento dell'estinzione del mandato tra rappresentante fiscale e mandante può essere ritenuto logico e plausibile sulla base delle circostanze del caso concreto. In assenza di una ulteriore manifestazione di volontà da parte del mandante, gravava sul ricorrente l'onere di censurare tale valutazione sotto il profilo della violazione dei canoni interpretativi del contratto.