Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10247 del 18 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il privilegio speciale previsto dall'art. 1721 cod. civ. non č riconoscibile per i crediti del mandatario sorti dopo la dichiarazione di fallimento del mandante, non potendo il mandatario invocare la prelazione su crediti nati successivamente alla dichiarazione di fallimento.

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