(massima n. 1)
In tema di compensi di avvocato, nonostante la presenza di una procura congiunta a due professionisti, ben può intendersi superata la presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti ove risulti provato, sia pur in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti sicché la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi costituisce solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato. Ne consegue che ove il cliente abbia conferito mandato ad un avvocato, con facoltà di avvalersi di altro professionista del medesimo studio legale, difetta il contratto di patrocinio tra quest'ultimo ed il cliente, indipendentemente dalla sottoscrizione della procura.