Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9388 del 10 novembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Con riguardo ad un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l'evento morte, la prestazione dell'assicuratore, quale obbligazione pecuniaria (avente per oggetto il pagamento del capitale assicurato, ex art. 1882, seconda proposizione, c.c.), costituisce debito di valuta (art. 1277 c.c.). Nel caso in cui uno dei beneficiari riscuota per intero il capitale assicurato, il debito nei confronti degli altri beneficiari non diviene di valore, mutando solo il soggetto obbligato alla prestazione, non gią l'oggetto di essa, costituito pur sempre da una somma di denaro, dovuta, o a titolo di regresso fra creditori in solido (combinato disposto degli artt. 1298 e 1299 c.c.), ovvero a titolo di restituzione di quote indebitamente percepite (art. 1314 c.c.), ovvero a titolo di ripetizione dell'indebito soggettivo ex latere accipientis (combinato disposto degli artt. 1189, comma 2, e 2033 c.c.).

(massima n. 2)

Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell'art. 1920, comma 3, c.c. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione) deve essere interpretato nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell'assicuratore trova fondamento nel contratto ed č autonomo, cioč non derivato da quello del contraente. Pertanto, quando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l'evento morte, sia stato previsto, fin dall'origine, che l'indennitą venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, tale clausola va intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione del beneficiario č idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, commi 2 e 3, c.c.). Mentre l'individuazione dei beneficiari-eredi va effettuata attraverso l'accertamento della qualitą di erede secondo i modi tipici di delazione dell'ereditą (testamentaria o legittima: artt. 475, comma 1, e 565 c.c.) e le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, devono presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote. (Nella specie, trattavasi di successione legittima del coniuge con i genitori ed i fratelli del de cuius). 

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