(massima n. 1)
Non č necessaria la nomina di un interprete della lingua dei segni al sordomuto al di fuori del caso, specificamente previsto dall'art. 119, comma 2, cod. proc. pen., di incapacitā del medesimo di leggere o di scrivere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ritualmente assunte le dichiarazioni della p.o. sordomuta escussa, in sede di indagini, con l'assistenza di un amico della medesima). (Conf. Sez. 6, n. 10394/92, Rv. 192116). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Milano, 19/10/2017)