Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9814 del 13 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di mediazione atipica onerosa, al mediatore che presta la propria attivitą nell'interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilitą, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della l. n. 39 del 1989 e, pertanto, l'iscrizione all'indicato ruolo costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione.

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