(massima n. 1)
La data di ricezione di un atto da parte di un ufficio giudiziario, ove non certificata sull'atto stesso, può desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede e non può essere posta in discussione se non deducendone la falsità. (Fattispecie in cui, in assenza del deposito del decreto di videosorveglianza presso la segreteria dell'ufficio, la data del provvedimento del pubblico ministero è stata individuata in quella di inizio delle operazioni da parte della polizia giudiziaria). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Napoli, 10/01/2023)