(massima n. 1)
In tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in presenza di una disciplina tecnica ancora in divenire e di una situazione di "assestamento" dei sistemi telematici di deposito degli atti penali, al fine di accertare la mancanza, sull'atto presentato in via telematica, della firma digitale apposta dal difensore, non č sufficiente basarsi sul solo mancato riconoscimento della firma digitale da parte dei sistemi di verifica utilizzati dalla cancelleria, occorrendo piuttosto verificare la sussistenza o meno di eventuali altri elementi qualificanti che attestino la paternitā certa dell'atto processuale, quali la documentata presenza del logo contenente la firma digitale nei documenti visualizzati sul computer del difensore, la provenienza da un indirizzo PEC certificato del difensore e la presenza di firme digitali riconosciute su altri documenti allegati allo stesso invio, tra cui la procura speciale. (Annulla senza rinvio, Corte Appello Firenze, 23/11/2023)