Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26285 del 8 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il contratto tra le parti non prevede uno scambio di cosa contro prezzo né alcuna forma di appalto di servizi ma regola solo le modalitą future di acquisto, si configura come un "contratto-quadro" e non come contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1678 c.c. Pertanto, la prescrizione dei crediti derivanti da tale contratto segue le modalitą stabilite per i singoli contratti di trasporto effettivi, stipulati al momento dell'acquisto dei biglietti.

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