(massima n. 1)
Nel caso in cui una parte dell'opera concordata in un contratto di subappalto non sia eseguita senza responsabilità imputabile né al subappaltatore né al subappaltante, si applica l'art. 1672 c.c. per la determinazione del compenso spettante per la parte di opera realizzata. È compito del giudice del rinvio determinare tale compenso in base all'utilità dell'opera e alle contestazioni non sollevate.