Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15335 del 31 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto di servizi, l'accordo circa la durata e la rinnovazione del rapporto non comporta deroga all'art. 1671 c.c., trattandosi di previsioni tra loro non incompatibili, giacché il rinnovo automatico, in mancanza di disdetta entro il termine pattuito, produce i suoi effetti solo sulla durata del rapporto, ma lascia inalterata la facoltą del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, con obbligo di indennizzo verso l'appaltatore.

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