Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18405 del 7 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., relativa alla rovina e difetti di cose immobili, ha natura extracontrattuale e può essere fatta valere dal committente nei confronti di chiunque abbia contribuito alla realizzazione dell'opera, inclusi progettista e direttore dei lavori. Tuttavia, tale responsabilità si configura come responsabilità professionale, regolata dalle norme del contratto d'opera professionale e non dal codice civile in materia di appalto.

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