(massima n. 1)
La disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., relativa alla rovina e difetti di cose immobili, ha natura extracontrattuale e può essere fatta valere dal committente nei confronti di chiunque abbia contribuito alla realizzazione dell'opera, inclusi progettista e direttore dei lavori. Tuttavia, tale responsabilità si configura come responsabilità professionale, regolata dalle norme del contratto d'opera professionale e non dal codice civile in materia di appalto.