(massima n. 1)
In materia di vendita di immobili "ristrutturati" e difformitą, il venditore che abbia alienato un immobile sottoposto a ristrutturazioni edilizie risponde dei gravi difetti imputabili all'opera svolta, ai sensi dell'art. 1669 c.c., purché la denuncia sia tempestiva. Le anomalie che non integrano l'ipotesi di "aliud pro alio" possono configurare vizi o difetti dell'immobile rilevabili ai fini della garanzia edilizia e soggetti al relativo regime decadenziale e prescrizionale.