(massima n. 1)
Il giudizio sulla sussistenza di una eventuale giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c. non č sindacabile in sede di legittimitā se adeguatamente motivato nei precedenti gradi di giudizio di merito. Infatti, l'interpretazione degli atti negoziali, (ivi inclusa la lettera di licenziamento), sia una attivitā riservata al giudice di merito e che non possa essere contestata in sede di legittimitā se non per violazione dei canoni di legge sull'ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). In particolare, al riguardo non č sufficiente il mero richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., ma occorre anche puntualmente indicare quali sono i canoni interpretativi che si assumono violati, non potendo le censure limitarsi a contrapporre l'interpretazione del giudice a quella della parte.